venerdì 23 dicembre 2011

Cà Roman - Osservazioni Lipu - C.A.A.L - Ass. tra Mare e laguna

Spett.le Comune di Venezia
S. Marco, 4136
30100 Venezia

e p.c.
Ministero Ambiente
Direzione Generale per la protezione
Della Natura e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma



Oggetto:     Comune di Venezia. Isola di Pellestrina. Piano di recupero di iniziativa privata e interventi di nuova costruzione e ristrutturazione in base al DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 22, comma 3, lett. b ) relativo alla “scheda n. 19 - ex Colonia di Ca’ Roman”, della V.P.R.G. per l’Isola di Pellestrina, adottato con deliberazione n. 460 della Giunta Comunale il 5 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 60 della legge regionale 61/1985. – OSSERVAZIONI.
                                                                                  


In riferimento al Piano di Recupero, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 460 in data 5.10.2011 e visto l’avviso affisso all’Albo Pretorio per la presentazione di osservazioni al citato strumento urbanistico entro il termine del 27.12.2011, gli scriventi, in rappresentanza  delle organizzazioni Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del Lido, LIPU Sezione di Venezia  e Associazione tra Mare e Laguna, presentano le seguenti osservazioni.



Preliminarmente si evidenzia che l’area interessata, la cui superficie è di circa 3 ettari, è attualmente occupata per 2/3 dagli edifici dell’ex colonia e, per la rimanente parte, dagli ex orti delle suore Canossiane, rinaturalizzatasi spontaneamente dopo l’abbandono da parte delle religiose.  Il volume esistente complessivo, risultante dagli atti abilitativi (PdR - All.A), ammonterebbe a  mc. 25.322. Trattasi di immobili che presentano valore storico-testimoniale (anni ’60), per i quali è prevista la demolizione, fatta eccezione per due edifici fronte laguna, un manufatto adiacente ad un bunker tedesco (nord-est), 3 bunker (2 dei quali seminterrati) e la cabina ENEL di alimentazione. Il volume edificabile previsto è di mc. 24.990, a prevalente destinazione turistico-residenziale.

Il piano di recupero appare in sostanziale variante urbanistica rispetto alla vigente strumentazione urbanistica.


Osservazione A)
\Contrasto con le previsioni del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana - PALAV 
Le indicazioni del PALAV - Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana, approvato con Provvedimento di Consiglio Regionale n. 70 del 9.11.1995 e s.m.i., “debbono essere introdotte nei piani regolatori dei comuni e degli altri enti sottoposti…”.
L’area in oggetto, secondo il PALAV, rientra negli “ Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili” di cui all’art.14, lett. a) delle Norme di Attuazione. In questi ambiti, in particolare, “è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, compresa l’apertura di nuove strade. Sono ammessi gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell’ambiente naturale nonché operazioni di miglioramento dell’assetto naturalistico…” e “Per gli immobili esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro”.
Come noto, trattasi di norme cogenti che non possono essere variate con le modalità indicate nella DGRV 3886/2009, ma esclusivamente mediante provvedimento del Consiglio Regionale. Ad oggi quest’ultima procedura non è stata attuata. 
Si chiede, pertanto, di uniformare il Piano di Recupero in oggetto alle prescrizioni e vincoli stabiliti dal citato art.14 del PALAV.


Osservazione B)
Variante Generale al PRG per l’Isola di Pellestrina in adeguamento al PALAV, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 3886/2009)

La Variante Generale al PRG per l’Isola di Pellestrina, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 3886/2009, per quanto concerne la superficie interessata dal Piano di Recupero, si adegua alle disposizioni del PALAV limitatamente alla porzione definita “Ambito di alta valenza naturalistica”, che trova esclusivo riferimento nella Tav. B1.8 – Tavola dell’Assetto del Territorio e nel quinto punto della Scheda per Unità di Intervento n. 19 Ex Colonia di Ca’ Roman, che recita: “L’area a verde verso sud costituisce area di mediazione tra il costruito e la pineta verso il forte, pertanto sono consentiti esclusivamente interventi manutentivi sulla vegetazione esistente”. L’area così individuata coincide con quella degli ex orti.
Tuttavia, la Tav. B1.8 non risulta compresa tra gli elaborati approvati con la citata DGRV che  stabilisce come riferimento la Tav.B2.8 – Modalità di intervento, priva peraltro di specificazioni grafiche in proposito. Quest’ultima stravolge le finalità ed i contenuti dalla Tav.B1.8. che, invece, conservano pienamente il loro valore di strumento interpretativo e sussidiario della ratio originaria della Variante, in quanto espressione della volontà dell’Amministrazione Comunale che l’ha adottata con DCC n.76/2008.  In proposito è corretta l’istruttoria tecnica della Municipalità di Lido e Pellestrina in data 26.08.2011 che riconosce la valenza ermeneutica della Tav. B1.8.  Sono, infatti, le indicazioni contenute nella  Tav.B1.8 che intervengono “ad interpretare la disciplina” (allegati e norme) “allorquando la stessa presenti lacune e contraddizioni altrimenti non risolvibili”.  Inoltre, vale la pena ricordare che il “costruito” citato dalla norma non può essere in altro modo individuato che negli edifici esistenti.
Complessivamente, si registra dunque il contrasto delle disposizioni di piano con le NTA Schede n. 18 e 19 e 20 della VPRG Isola di Pellestrina come specificatamente analizzato nell’istruttoria tecnica redatta dai competenti uffici della Municipalità di Lido e Pellestrina (p.g. 2011/351704 del 26.08.2011); tale istruttoria non risulta peraltro citata né nelle premesse della


deliberazione di Giunta 460/2011, né nell’allegata “Relazione istruttoria”, neppure per analizzarne o contestarne le conclusioni.  Con ciò (incoerenza delle scelte di piano con gli elementi acquisiti in fase istruttoria) vengono a mancare gli stessi  presupposti di legittimità del provvedimento amministrativo di adozione del piano.

Pertanto, anche in riferimento a quanto stabilito dalla citata Variante, per questa fascia, che rappresenta circa 1/3 della superficie territoriale dell’intervento, non è ammissibile alcuna edificazione.

Osservazione C)
Impatti su habitat e  sulle specie e derivanti dagli interventi previsti sul territorio specificatamente oggetto del piano.

La definizione, per l’area utilizzata in passato dalle suore Canossiane come orto, di “Ambito di alta valenza naturalistica” è pienamente giustificata. Come esposto precedentemente, l’area, dopo l’abbandono delle religiose si è spontaneamente rinaturalizzata: presenta pozze d’acqua dolce/debolmente salmastra e un esteso fragmiteto. Queste condizioni del tutto particolari, in una zona arida come Ca’ Roman, hanno costituito, con ogni probabilità, il presupposto per il mantenimento di una popolazione di rospo smeraldino Bufo viridis, (specie inclusa nell’allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE per la quale si richiede una protezione rigorosa  ) . L’unico esemplare adulto di quest’anfibio è stato, non a caso, rinvenuto nel 2005 proprio all’interno della colonia. Ovature dello stesso sono state scoperte, nel 2009, nelle pozze d’acqua dolce scavate dai Servizi Forestali Regionali: segno inequivocabile, del mantenimento di una popolazione stabile nell’isola. Si ricorda che il DPR 357/97 vieta la distruzione dei siti riproduttivi di rospo smeraldino anche se esterni agli ambiti di Natura 2000. Nella VINCA concernente il progetto, sono riportati lunghi elenchi di specie d’interesse comunitario, ma, curiosamente, quest’anfibio non è mai citato.
La zona sta evolvendo verso un habitat barenicolo originario. A questo proposito si ricorda che, agli inizi degli anni ’20, quando ancora non erano stati intrapresi i lavori per renderla atta alla coltivazione, l’area era definita: “accidentata, coperta di canne…” e che il suo terreno era valutato: “di natura salmastra e sabbioso” (Il Villaggio Marino delle suore Canossiane a Ca’ Roman di C. Bellucco). Nell’ottobre scorso un tecnico qualificato ha compiuto un sopralluogo in questo sito. La ricerca (vedi allegato) ha confermato non solo la grande valenza naturalistica di quest’area, ma anche la sua rarità: una zona con caratteristiche simili in tutto il litorale veneziano esiste, infatti, solo nell’area Valmarana al Lido di Venezia (anche se intaccata da diversi interventi antropici e minacciata da un progetto edificatorio).
Si ricorda che il dott. Lorenzo Bonometto, ha recentemente scritto a proposito di questo sito: “La presenza di bassure con vegetazione alofila protetta non rappresenta nell’area una singolarità episodica, ma una caratteristica dell’intera superficie che dalle dune giunge quasi alla laguna. In detta superficie la sequenza ritmica delle bassure con vegetazione di barena o con fragmiteto alofilo, alternate agli appezzamenti ex orticoli, si configura come una valenza estesa e caratterizzante, che lega i valori naturali alla morfologia storica del luogo.   In questa valenza plurima la superficie interessata assume massima importanza anche in quanto unica connessione ancora possibile, lungo un transetto significativamente esteso e senza impedimenti intermedi, tra le dune e la laguna, ovvero tra gli habitat la cui continuità era identificativa degli ambienti originari nella loro visibilità e funzionalità. Aspetto, questo, di evidente importanza anche ai sensi della Direttiva Habitat, dato che le relazioni funzionali dalle quali dipende la qualità dei siti protetti estendono l’impegno alla tutela anche all’esterno dei siti stessi.  Per questi stessi motivi il transetto dune-laguna offre, oltre alla valenze naturalistiche e ambientali anche valenze paesaggistiche, testimoniali ed educative la cui perdita rappresenterebbe un costo molto importante”.





Si chiede, pertanto, che:
all’interno dell’area classificata come “Ambito di alta valenza naturalistica” siano consentiti esclusivamente interventi manutentivi sulla vegetazione esistente volti ad assecondarne la rinaturalizzazione già in atto.



Osservazione D)
Impatti significativi sul sito IT 3250030 “Laguna media inferiore di Venezia” e sulla Zona di Protezione Speciale IT 3250046 “Laguna di Venezia”

Va ricordato che anche gli interventi sugli immobili esistenti (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro), finalizzati ad un uso residenziale/turistico possono produrre effetti significativi sui SIC e ZPS limitrofi all’area di intervento.  A questo proposito si evidenzia, inoltre, che la VINCA (PdR – all’All. H) presenta gravi lacune e aspetti di contraddittorietà non rilevati nell’istruttoria comunale.
La proprietà oggetto del piano di recupero confina sul fronte lagunare con il sito IT 3250030 “Laguna media inferiore di Venezia” e con la Zona di Protezione Speciale IT 3250046 “Laguna di Venezia”.
Tutto il bordo lagunare di Ca’ Roman è caratterizzato dalla presenza dell’Habitat 1140 “Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea”. Si tratta di ambienti che rivestono una grande importanza come aree di alimentazione per l’avifauna acquatica, in particolare, anatidi, limicoli e trampolieri.  I monitoraggi che la LIPU effettua annualmente dal 2002 (anno in cui l’Associazione ha ripreso la gestione dell’Oasi) hanno permesso di rilevare, nell’area lagunare prospiciente l’ex colonia, una presenza non episodica di volpoca Tadorna tadorna, beccaccia di mare  Haematopus ostralegus piro piro piccolo Actitis hypoleucos, garzetta Egretta garzetta (quest’ultima è inclusa nell’allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE come specie di interesse comunitario  per la quale si richiedono misure urgenti di conservazione).
Il bordo lagunare dell’Oasi, assieme alla parte più interna della bocca di porto di Chioggia è, inoltre, interessata dalla presenza di praterie di Cymodocea nodosa (elemento di qualità biologica ai sensi della Direttiva europea 60/2000/CEE).
Il bordo lagunare è frequentato solo da pochi villeggianti che attraccano le loro barche quasi esclusivamente nei fine settimana estivi.
Secondo la VINCA: “Tra gli obiettivi di conservazione previsti dalla DGR 2371 luglio 2007 e la bozza del piano di gestione, si prevede
- la tutela dell’avifauna nidificante, migratrice e svernante,
- la conservazione degli habitat 1140,
- la realizzazione di un piano di controllo dei natanti per una loro maggiore compatibilità con gli obiettivi di conservazione del sito,
- il miglioramento della qualità delle acque”.

Pontile
Per quanto riguarda il sito IT 3250030 “Laguna media inferiore di Venezia” nella VINCA relativa al progetto di recupero si ammette l’esistenza di un “numero eccessivo di natanti” e “dimensioni ragguardevoli di inquinamento delle acque”.   Nella stessa VINCA si afferma che “L’unica struttura che potrebbe occupare parte del SIC-ZPS coinvolto è l’attracco provvisorio che sarà approntato nella fase di preparazione e che durerà per tutta la fase di cantiere (3 anni circa). Questo è costituito da una chiatta galleggiante, ancorata su pali, libera di oscillare sui movimenti di marea…”. Si aggiunge, inoltre, che questa struttura “…verrà rimossa a fine lavori, ripristinando così le condizioni di partenza dei luoghi alterati”.
Va però considerato che nella bozza di convenzione tra Comune di Venezia e privato, all’art. 4 (esecuzione delle opere di urbanizzazione), si preventiva la ricostruzione del pontile preesistente. Tale struttura (di circa 30 metri di lunghezza) compare anche in numerose tavole
di progetto (10, 11, 12…);  esiste, quindi, una contraddizione palese tra quanto affermato nella VINCA e quanto si propone nella Convenzione tra Comune e soggetto privato proponente ed attuatore.

Considerato che:
 la previsione di una struttura ad uso privato quale opera di urbanizzazione in aree demaniali, crea un’incongruità ed una lesione dei pubblici interessi;
 la creazione di un pontile aumenterebbe la concentrazione di natanti nella zona con gravi ripercussioni sugli habitat lagunari.

Si chiede che:
 la realizzazione di un eventuale pontile sia subordinata ad una accurata verifica dello stato dei luoghi e delle peculiarità ambientali senza alterare la prateria di fanerogame marine e/o altri elementi eco sistemici correlabili ad habitat di interesse comunitario;
 tale verifica  sia effettuata da tecnici esperti individuati dall’Amministrazione Comunale e con oneri a carico del richiedente;
 l’eventuale pontile sia adibito al solo carico-scarico delle merci e dei rifiuti, così come avviene, senza problemi, per quello esistente nel limitrofo Villaggio Marino;
 la realizzazione dello stesso sia scomputata dagli oneri di urbanizzazione.


Attracco di natanti  
Nella VINCA si ammette un aumento del traffico di natanti in tutte le fasi del progetto, in particolare durante la fase d’esercizio. Per gli estensori dello studio è, infatti, “naturale prevedere che i soggetti fruitori del nuovo insediamento in possesso di natanti utilizzeranno gli stessi per raggiungere l’area…” e che, ormeggiandosi sul fronte laguna, si consentirà alle persone “….l’accesso diretto all’insediamento, senza interessare le aree sottoposte a tutela”.  L’aumento del traffico è considerato “minimo” e irrilevante se confrontato con quello esistente (natanti occupati nella pesca, imbarcazioni da diporto, navi in entrata e uscita dalla bocca di porto di Chioggia…). Di più, l’esistenza di un luogo di residenza stabile in ambito lagunare comporterebbe, secondo gli estensori della VINCA, addirittura una incidenza positiva poiché i natanti ormeggiati nei pressi delle abitazioni non andrebbero ad incrementare il traffico lagunare. Con criteri analoghi è considerato ammissibile anche l’aumento delle emissioni in atmosfera, l’impiego di combustibile fossile e l’inquinamento prodotto dai natanti.
Anche il disturbo antropico, prodotto nella fase di esercizio, dai due punti di aggregazione (la piscina e il fabbricato adiacente all’attracco) è considerato non significativo data la collocazione di entrambe le strutture sul fronte lagunare.
Va invece considerato che il progetto sottende la possibilità di creare nel futuro una darsena o comunque strutture per le imbarcazioni dei fruitori del nuovo villaggio turistico.
Nella Vinca tutte le considerazioni su eventuali impatti sono, inspiegabilmente, riferite al solo SIC terrestre IT 3250023, ignorando le possibili conseguenze sul il sito IT 3250030 “Laguna media inferiore di Venezia” e sulla Zona di Protezione Speciale IT 3250046 “Laguna di Venezia”.
Inoltre, il criterio “percentuale” utilizzato dalla VINCA è fuorviante e inapplicabile. E’ di tutta evidenza, infatti, come la presenza sul fronte lagunare di un nuovo polo residenziale, dotato della possibilità di attracco per le imbarcazioni dei proprietari, incrementerà ulteriormente “l'eccessivo numero di natanti” andando ad aggravare le già “dimensioni ragguardevoli di inquinamento delle acque” nella laguna inferiore di Venezia.
Si deve inoltre ricordare che la superficie di prateria a Cymodocea nodosa è già stata gravemente ridotta dagli interventi del MOSE nella bocca di porto di Chioggia.

Considerato che:
 la possibilità di attracco di un numero rilevante di natanti sul bordo lagunare di Ca’ Roman porterebbe ad un grave danneggiamento della suddetta comunità vegetale, diretto (calpestio/scavo) ed indiretto (aumento del carico inquinante), oltre ad un disturbo dell’avifauna che utilizza l’area per alimentarsi vanificando tutti gli obiettivi di conservazione del sito;
 la presenza sul bordo lagunare di punti di aggregazione e di fonti luminose contribuirebbe ad aumentare il disturbo sull’avifauna.

Si chiede che:
 oltre a quanto già prescritto dal Comune (non ammissibilità di futuri interventi per la realizzazione di ormeggi a servizio del nuovo complesso edilizio che comportino la manomissione dei fondali e la riduzione delle superfici occupate dalla prateria di fanerogame marine), sia vietato l’approdo sul fronte lagunare dell’Oasi con la sola, possibile eccezione delle imbarcazioni adibite al carico/scarico merci e all’asportazione dei rifiuti (alle condizioni sopra esposte);
 sia prescritta l’adozione di misure volte a ridurre il disturbo antropico (rumori, luminosità…) anche sul SIC/ZPS lagunare, confinante con la proprietà, che potrebbero comprendere l’allontanamento dalla laguna dei centri d’aggregazione e la creazione di una schermatura di alberi e arbusti.



Osservazione E)
Impatti significativi sul SIC – ZPS IT 3250023 “Lido di Venezia – Biotopi litoranei”
Relativamente al disturbo antropico nella VINCA si riconosce la presenza nel SIC – ZPS IT 3250023 “Lido di Venezia – Biotopi litoranei” di elevati livelli di pressione antropica, soprattutto nel periodo tardo primaverile ed estivo per scopi turistico-balneari.
Nella carta della Gestione Integrata delle Zone Costiere (o ICZM) per la laguna di Venezia, Ca’ Roman è catalogata come area di conflitto tra turismo e/o urbanizzazione e conservazione della natura.
Per quanto attiene la presenza e il disturbo antropico determinato dal nuovo insediamento, la VINCA si limita ad auspicare una generica collaborazione con “le associazioni naturalistiche direttamente interessate alla gestione dei siti protetti” per adottare, all’interno dell’insediamento, norme di comportamento rispettose delle specie di pregio e per regolamentare l’utilizzo dei luoghi di particolare pregio.
Anche il Comune, ad eccezione delle precise prescrizioni riguardanti la gestione della concessione demaniale marittima, chiede alla proprietà solo di concordare le modalità di fruizione degli ambiti di bosco, di duna e di spiaggia.

Considerato che:
 in fase di esercizio, il nuovo insediamento porterà ad un consistente aumento della pressione antropica nell’Oasi concentrato, oltretutto, nel periodo riproduttivo con impatti significativi (calpestio, creazione di nuovi sentieri…) su habitat di interesse prioritario ai sensi della Direttiva Habitat 43/92/CEE (dune con foreste di Pinus pinea, dune costiere fisse a vegetazione erbacea) e su specie comprese nell’allegato 1* della Direttiva Uccelli 79/409/CEE come il succiacapre Caprimulgus europaeus, il fratino Charadrius alexandrinus e il fraticello Sternula albifrons;
 la situazione attuale dell’Oasi presenta già aspetti di elevata criticità gestionale determinata da elevati flussi turistici nella tarda primavera ed in estate (nei fine settimana gli operatori LIPU rilevano regolarmente, sul tratto di mare antistante all’Oasi, la presenza nei fine settimana di 150-200 imbarcazioni a motore e di decine di cani senza guinzaglio);
 le Forze dell’Ordine sono presenti solo pochi giorni all’anno a Ca’ Roman e l’Oasi è, quindi, priva di un efficace sistema di controllo/repressione di eventuali reati;
 i volontari della LIPU e quelli del Nucleo Operativo dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, su richiesta della LIPU, hanno svolto dal 2010 un servizio di controllo in Oasi non hanno capacità sanzionatoria;
 la diminuzione delle coppie nidificanti di Fratino e la scomparsa di quelle di Fraticello, avvenuta negli ultimi anni a Ca’ Roman, è imputabile in gran parte all’eccessivo disturbo antropico e alla presenza di cani senza guinzaglio;
 un aumento delle presenze di visitatori e cani senza guinzaglio lungo il transetto  mare – area ex suore Canossiane potrebbe compromettere anche la nidificazione del succiacapre che, presente con 5-6 coppie riproduttive, rappresenta uno dei maggiori punti di interesse conservazionistico dell’Oasi;
 l’elaborazione di un Regolamento (indicante le norme di comportamento per tutti i fruitori dell’Oasi, i divieti e le eventuali sanzioni esistenti) appare una misura utile, ma non sufficiente a garantire la conservazione degli habitat e delle specie (i soli divieti, senza controllo tendono, infatti, ad essere ignorati);

Si chiede che:
 oltre a quanto già previsto dal Comune per quanto attiene la gestione della concessione demaniale, sia prescritta alla proprietà anche la realizzazione di recinti per la difesa delle aree di nidificazione individuate dalla LIPU;
 sia prescritto il completamento/rafforzamento delle strutture realizzate dai Servizi Forestali Regionali lungo il transetto mare – ex colonia suore Canossiane e nella limitrofa area di “dune grigie” volte a limitare i danni agli habitat tutelati e alle specie ornitiche protette (creazione di staccionate, pavimentazione dei sentieri…);
 sia prescritta la realizzazione di apposita pannellistica recante il Regolamento concordato col Comune e con l’Ente gestore dell’Oasi;
 tali misure di mitigazione siano completate prima dell’inizio dei lavori;
 il Comune con una specifica ordinanza vieti nel periodo compreso tra marzo e settembre al presenza di cani senza guinzaglio in tutto il perimetro dell’Oasi;




Criticità connesse alla mobilità nell’area

Nella bozza di convenzione tra Comune e privati, si prevede la realizzazione, lungo il bordo lagunare, di un percorso ciclopedonale pubblico di collegamento tra il Murazzo, Forte Barbarigo e il sentiero principale che attraversa l’Oasi da nord a sud.

Considerato che:
 in tutta l’area di Ca’ Roman il traffico ai mezzi motorizzati è vietato;
 cicli e motocicli, contando sulla presenza del tutto occasionale delle Forze dell’Ordine in Oasi, hanno per anni circolato impunemente, danneggiando in modo grave anche habitat di interesse prioritario ai sensi della Direttiva Habitat (43/92/CEE), come le dune con foreste di Pinus pinea e le dune costiere fisse a vegetazione erbacea;
 la situazione è stata radicalmente risolta nell’ottobre 2007 quando, grazie alla collaborazione dei Servizi Regionali Forestali di Venezia Treviso, la LIPU ha fatto realizzare una barriera di legno all’entrata nell’Oasi, in modo da consentire il passaggio ai soli pedoni e ai cicli.
 una pista ciclopedonale priva di un analogo dispositivo vanificherebbe tutto il lavoro fatto dall’Associazione ed esporrebbe gli habitat tutelati a nuovi danneggiamenti.

Si chiede che:
 all’inizio della prevista pista ciclo pedonale, sia prescritta la dotazione di strutture atte a impedire il passaggio di mezzi motorizzati;
 tali strutture siano dotate di tornelli (o accorgimenti con analoghe finalità) per consentire il passaggio delle carrozzine per i disabili, ma non quello dei ciclomotori e delle moto;
 siano previste adeguate strutture e accorgimenti progettuali per la sosta dei portatori di handicap e per consentire il loro il passaggio nelle aree con pendenza.


Prelievo d’acqua dalla falda freatica
Nella VINCA si ammette l’utilizzo delle risorse idriche in tutti i momenti di realizzazione del progetto. “Per le necessità nella fase di cantiere, infatti, si prevede di ripristinare i due pozzi artesiani già presenti sul luogo con portata approssimativa di 43 mc/h, che però risultano attualmente in disuso”. Si prevede “L’entrata in funzione del nuovo insediamento dopo una fase di cantiere di 3 anni e sarà possibile l’allacciamento al pubblico acquedotto in quanto per tale periodo le esigenze idriche del cantiere del MOSE saranno terminate. Ciò permetterà di utilizzare le risorse idriche pubbliche senza gravare su quelle esistenti sul sito di costruzione né sui vicini SIC e ZPS”.

Considerato che:
 il prelievo d’acqua nel sottosuolo dell’Oasi potrebbe causare un abbassamento della falda con infiltrazione di acqua salata con conseguenti gravi impatti nei siti Natura 2000 presenti;
 sono vigenti le indicazioni contenute all’ultimo comma dell’art. 3 della Legge Speciale per Venezia 171/73 relative al divieto di prelievo di acque di falda.

Si chiede che:
sia stralciato il previsto prelievo d’acqua dal sottosuolo:


Osservazione F)
Elementi di contraddittorietà e criticità procedimentali

Dall’esame dei verbali delle conferenze di servizi istruttoria del 09.06.2011 e decisoria (sic) del 27.06.2011 risultano assenti (non invitati) soggetti di rilievo, quali Soprintendenze, Magistrato alle Acque, Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio, Autorità regionale responsabile per Rete Natura 2000, i quali avrebbero potuto portare elementi importanti per l’esame delle proposte progettuali.
Merita, infine, di porre in evidenza alcune questioni che appaiono pregiudicare in radice la regolarità tecnica del procedimento:
 con nota p.g. 2011/351730 in data 26.08.2011 il dirigente tecnico della Municipalità di Lido e Pellestrina ha trasmesso al responsabile del procedimento, dirigente del settore urbanistica centro storico ed isole il parere tecnico 2011/351704 in merito alla proposta di piano di recupero: tale parere  esprime, come già accennato, un netto parere negativo in ragione dei contrasti rilevati con le Norme Tecniche di Attuazione della vigente VPRG per l’Isola di Pellestrina (approvata con DGRV 3886/2009); nulla tuttavia riporta o argomenta in proposito la relazione istruttoria che sta alla base (costituendone parte integrante) della deliberazione della Giunta Comunale di adozione del Piano di Recupero così censurato dai competenti uffici della Municipalità;
 la relazione istruttoria assunta a fondamento della citata deliberazione di adozione del piano si diffonde piuttosto sulla disamina delle criticità evidenziate dalla Commissione Edilizia con parere in data 14.09.2011 e delle relative prescrizioni, nessuna delle quali è tuttavia recepita negli elaborati ora in fase di pubblicazione (che restano quelli trasmessi dal progettista alla direzione Urbanistica in data 5 agosto 2011);
 la più volte citata relazione istruttoria assunta a fondamento della citata deliberazione di adozione del piano precisa che “le indicazioni contenute nei verbali delle Conferenze di servizi e nei pareri espressi dagli Uffici e Enti preposti allegati in copia alle N.T.A. del Piano di Recupero, sono già stati recepiti, per gli aspetti di rilevanza urbanistica, nella stesura definitiva degli elaborati di Piano …”;  ma ciò non è del tutto vero:  in particolare va evidenziato che nella conferenza di servizi del 9 giugno il Presidente della Municipalità di Lido e Pellestrina esprime netta contrarietà al piano in quanto “ritiene impattante l’intervento proposto, sia per le demolizioni […] sia per la nuova volumetria che andrà a saturare oltremisura il suolo, estendendosi anche alla fascia a ridosso del Forte Barbarigo, oggi priva di edifici”, inoltre il rappresentante dello Sportello Edilizia, nella conferenza di servizi seguente, fa presente che l’ufficio “valuterà i progetti in sede di richiesta dei permessi a costruire”.
 quanto ai passaggi e pareri istituzionali risultano solo “illustrazioni” alla Municipalità ed alla Commissione Urbanistica Comunale, restando esclusa comunque la Commissione Ambiente Coimunale.



Si allega:
“Indagine ambientale sullo stato di fatto di un’area interessata dal progetto di nuova edificazione presso l’ex Colonia Marina delle Canossiane”  - Relazione



Venezia, 23 dicembre 2011     f.to:

Federico Antinori
per LIPU Sezione di Venezia




William Pinarello
per Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido




Lorenza Vianello           
per Associazione Tra Mare e Laguna









Recapiti:

Federico Antinori - Via Gallipoli, 8 – 30126  Lido di Venezia- fantinori@teletu.it

William Pinarello – Via Rodi, 2 – 30126 Lido di Venezia - info@unaltrolido.com

Lorenza Vianello – Via Zennari, 635 – 30126 Pellestrina (VE)  tramareelaguna@libero.it